Nuovo disegno di legge

Nuovo DDL che equipara formazione in aula e videoconferenza

CHE COSA PREVEDE IL NUVO DISEGNO DI LEGGE?

Il Senato ha approvato in via definitiva il Disegno di Legge 2604 (conversione con modificazioni del D.L. 24 marzo 2022 n. 24) in cui è stato introdotto l’art. 9 bis, che riconosce l’equiparazione aula-Videoconferenza (FAD sincrona) nell’ambito della formazione salute e sicurezza sul lavoro.

All’interno del Disegno di Legge 2604 recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, già approvato dal Senato della Repubblica e di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stato introdotto l’«Art. 9-bis – (Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro) – 1. Nelle more dell’adozione dell’accordo di cui all’articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza ».

In sostanza il nuovo articolo chiarisce definitivamente che i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nei casi in cui non siano previsti addestramento o prove pratiche, possono essere svolti sia in aula in presenza che in Videoconferenza (FAD sincrona).

L’intervento della nuova legge rende chiarezza, senza giri di parole, per la “videoconferenza in modalità sincrona” equiparata all’aula. Ve ne era bisogno dopo la confusione tra e-Learning e videoconferenza e la FAD. Seguiranno discussioni, come se non ve ne fossero già state abbastanza, per chiarire e definire di cosa si tratta e cosa è la videoconferenza sincrona.

VIDEOCONFERENZA ED E-LEARNING: QUALI DIFFERENZE?

Ricordiamo che Videoconferenza (FAD sincrona) ed E-Learning (FAD asincrona) non sono sinonimi ma sono due modalità di erogazione della formazione diverse e regolamentate, ognuna, specificamente.

La Videoconferenza (FAD sincrona) consente l’interazione sincrona, ossia “in diretta” tra docente e partecipanti, permettendo, esattamente come accade nei corsi con “presenza in aula”, di instaurare discussioni e confronti, rispondere alle domande dei partecipanti, fornire chiarimenti in caso di dubbi, riprendere contenuti che risultano critici, approfondire concetti che incontrano l’interesse dei partecipanti, adattando l’attività formativa alle effettive e specifiche esigenze dei discenti.

L’E-Learning (FAD asincrona), invece, è essenzialmente asincrono, poiché non è necessaria la compresenza temporale di formatore e discenti e le interazioni didattiche possono avvenire in momenti diversi e non contemporanei.

Precisiamo, inoltre, che resta invariato quanto previsto dalla normativa vigente per quanto riguarda l’erogazione dei corsi di formazione in modalità E-Learning (FAD asincrona).