Nuovo Decreto Antincendio

Nuovo Decreto sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro

COSA CAMBIA CON IL NUOVO D.M. 2/9/21 NELLA PREVENZIONE INCENDI NELLE AZIENDE?

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5/10/21 il D.M. 2/9/21 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Il D.M. 2/9/21 rinnova lo storico D.M. 10/3/98, ossia il riferimento legislativo che da più di vent’anni viene utilizzato per l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione antincendio e gestione dell’emergenza nelle aziende.

Il nuovo D.M. 2/9/21 non abroga interamente il “vecchio” D.M. 10/3/98, ma solo alcuni articoli e i corrispondenti allegati.

In particolare, dalla data di entrata in vigore del D.M. 2/9/21 (cioè dal 5/10/22) saranno abrogati i seguenti articoli del D.M. 10/3/98:

  • l’art. 3, comma 1, lettera f), relativo alla informazione e formazione sui rischi di incendio ai lavoratori
  • l’art. 5 che tratta la “Gestione dell’emergenza in caso di incendio”
  • l’art. 6 che tratta la “Designazione degli addetti antincendio”
  • l’art. 7 che tratta la “Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza”.

Analizziamo in questa news quanto previsto dal nuovo D.M. 2/9/21 sulla prevenzione incendi nelle aziende per quanto riguarda la formazione degli addetti antincendio e i requisiti dei docenti dei corsi di formazione antincendio.

 

LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDI: TUTTE LE NOVITÀ DEL NUOVO DECRETO

Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendi o gestione delle emergenze (in genere denominati “Addetti Antincendio”) devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti.

Le principali novità introdotte dal nuovo decreto riguardano:

  • l’introduzione dell’obbligo di aggiornamento con cadenza quinquennale della formazione degli addetti antincendio
  • lo svolgimento della prova pratica di estinzione nei corsi di formazione di livello 1 (cioè, quelli che attualmente sono denominati corsi di formazione antincendio rischio basso), nonché in tutti i corsi di aggiornamento per addetti antincendio.

 

LA NOVITA’: I CORSI DI FORMAZIONE PER “DOCENTE ANTINCENDIO”

Come visto, il nuovo D.M. 10/3/98, prevede che i docenti formatori dei corsi per addetti antincendio frequentino corsi di formazione e di aggiornamento per mantenere la loro qualifica.

In particolare, l’allegato V del D.M. 2/9/21 specifica le caratteristiche dei corsi di formazione dedicati ai docenti dei corsi antincendio, precisando che:

  • i corsi sono tenuti dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
  • i corsi si distinguono in 3 tipologie, denominate A, B e C
  • I corsi si concludono con un esame finale, organizzato e svolto dai VVF, con prova scritta e prova orale

Più nel dettaglio, i corsi di formazione per docenti antincendio sono così suddivisi:

  • Corso di tipo A, della durata minima di 60 ore, di cui 16 ore per la formazione della parte pratica, articolato in 10 moduli, non modificabili per numero ed argomenti a seguito del quale sarà necessario svolgere l’esame finale, in cui superamento abilità allo svolgimento dei moduli teorico-pratici previsti per la formazione e l’aggiornamento degli addetti antincendio di livello 1, 2 e 3.
  • Corsi di tipo B, della durata di 48 ore, che consente di abilitare il docente allo svolgimento di formazione per la sola parte teorica dei corsi per addetti antincendio.
  • Corsi di tipo C, della durata di 28 ore, che consente di abilitare il docente allo svolgimento di formazione per la sola parte pratica dei corsi per addetti antincendio.

 

QUANDO ENTRA IN VIGORE IL NUOVO DECRETO?

Il D.M. 2 settembre 2021 entrerà in vigore il 5/10/2022.